da Daila Capilupi » 23 dic 2024, 09:45
Cari colleghi,
ben comprendiamo le motivazioni di alcuni soci, che sono e si sentono parte attiva della SITCC, a chiedere delucidazioni rispetto all’acquisizione della qualità di associato e alle modalità di voto.
Chiariamo volentieri facendo riferimento al nostro Statuto, che è stato aggiornato secondo le decisioni dell’Assemblea Generale della SITCC del 28 ottobre 2017, per consentire alla SITCC di far parte delle società scientifiche accreditate dal Ministero della Salute e quindi abilitate a produrre linee guida (DM 2 agosto 2017).
L’articolo 3, in merito all’acquisizione della qualità di associato, specifica che “Potranno essere ammesse all’Associazione le persone interessate agli scopi che l’Associazione si prefigge e che agiscono nello specifico campo della psichiatria, della psicoterapia e della psicologia.
L’acquisizione della qualità di associato comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto.
Sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione e sulla qualifica del socio delibera il Comitato Direttivo a maggioranza.
I Soci sono distinti in cinque categorie:
a) Soci Aderenti: sono coloro che pur interessati agli scopi della associazione non richiedono o non possiedono i requisiti per diventare Soci ordinari;
b) Soci Corrispondenti: sono coloro che stanno attuando un percorso formativo per diventare Soci Ordinari;
c) Soci Ordinari: laureati iscritti all’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli Psicologi o dei Medici quindi abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’associazione rappresenta e che abbiano completato come Corrispondenti un corso formativo in una scuola di psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) oppure che abbiano effettuato un periodo di training di almeno tre anni e di complessive quattrocento ore sotto la guida di due Soci Didatti che esprimano parere favorevole motivato, con una valutazione periodica durante il corso degli anni e superato un esame finale. In presenza dei requisiti suddetti l’ammissione dei Soci Ordinari avviene senza limitazioni;
d) Soci Didatti: possono divenire Soci Didatti i Soci Ordinari da almeno sei anni che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e/o didattica nel perseguimento degli scopi societari.
e) Soci Onorari: tale qualifica è attribuita a chi abbia acquisito particolari benemerenze per l’approccio cognitivo comportamentale.
Nell’articolo 7 viene specificato che “Tenuto conto delle finalità scientifiche, nel settore della psicoterapia cognitivo-comportamentale, proprie dell’Associazione, i Soci Aderenti partecipano all’Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto”.
Chi, ricevendo conferma di iscrizione alla SITCC con la qualifica di Aderente non abbia comunicato di possedere i requisiti per essere Socio Corrispondente (iscritto ad una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MIUR) o Socio Ordinario (che abbia completato come Corrispondente un corso formativo in una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MIUR), risulta non avere diritto di voto.
Chiediamo quindi a tutti, al momento del rinnovo della quota associativa, di verificare la loro qualifica. Sarà nostra cura modificare la scheda di iscrizione al fine di rendere più chiare le modalità di acquisizione della qualifica di associato.
Fabio Monticelli e il Direttivo
Cari colleghi,
ben comprendiamo le motivazioni di alcuni soci, che sono e si sentono parte attiva della SITCC, a chiedere delucidazioni rispetto all’acquisizione della qualità di associato e alle modalità di voto.
Chiariamo volentieri facendo riferimento al nostro Statuto, che è stato aggiornato secondo le decisioni dell’Assemblea Generale della SITCC del 28 ottobre 2017, per consentire alla SITCC di far parte delle società scientifiche accreditate dal Ministero della Salute e quindi abilitate a produrre linee guida (DM 2 agosto 2017).
L’articolo 3, in merito all’acquisizione della qualità di associato, specifica che “Potranno essere ammesse all’Associazione le persone interessate agli scopi che l’Associazione si prefigge e che agiscono nello specifico campo della psichiatria, della psicoterapia e della psicologia.
L’acquisizione della qualità di associato comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto.
Sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione e sulla qualifica del socio delibera il Comitato Direttivo a maggioranza.
I Soci sono distinti in cinque categorie:
a) Soci Aderenti: sono coloro che pur interessati agli scopi della associazione non richiedono o non possiedono i requisiti per diventare Soci ordinari;
b) Soci Corrispondenti: sono coloro che stanno attuando un percorso formativo per diventare Soci Ordinari;
c) Soci Ordinari: laureati iscritti all’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli Psicologi o dei Medici quindi abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’associazione rappresenta e che abbiano completato come Corrispondenti un corso formativo in una scuola di psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) oppure che abbiano effettuato un periodo di training di almeno tre anni e di complessive quattrocento ore sotto la guida di due Soci Didatti che esprimano parere favorevole motivato, con una valutazione periodica durante il corso degli anni e superato un esame finale. In presenza dei requisiti suddetti l’ammissione dei Soci Ordinari avviene senza limitazioni;
d) Soci Didatti: possono divenire Soci Didatti i Soci Ordinari da almeno sei anni che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e/o didattica nel perseguimento degli scopi societari.
e) Soci Onorari: tale qualifica è attribuita a chi abbia acquisito particolari benemerenze per l’approccio cognitivo comportamentale.
Nell’articolo 7 viene specificato che “Tenuto conto delle finalità scientifiche, nel settore della psicoterapia cognitivo-comportamentale, proprie dell’Associazione, i Soci Aderenti partecipano all’Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto”.
Chi, ricevendo conferma di iscrizione alla SITCC con la qualifica di Aderente non abbia comunicato di possedere i requisiti per essere Socio Corrispondente (iscritto ad una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MIUR) o Socio Ordinario (che abbia completato come Corrispondente un corso formativo in una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MIUR), risulta non avere diritto di voto.
Chiediamo quindi a tutti, al momento del rinnovo della quota associativa, di verificare la loro qualifica. Sarà nostra cura modificare la scheda di iscrizione al fine di rendere più chiare le modalità di acquisizione della qualifica di associato.
Fabio Monticelli e il Direttivo