Care socie e cari soci,
Il direttivo SITCC intende segnalare la crescente diffusione di offerte formative ambigue e fuorvianti perché propongono tecniche o semplicistici approcci psicoterapeutici con l’implicito assunto di conferire il diritto di utilizzare gli strumenti teorici acquisiti ad operatori non in possesso dei sufficienti requisiti per l’esercizio della professione psicoterapeutica.
Benché negli ultimi anni si stia assistendo a una pericolosa deriva che rischia di condurre alla sostanziale inosservanza dei vincoli legislativi che regolano la professione dello psicoterapeuta, è bene ricordare che in Italia l’esercizio di tale professione è chiaramente vincolato dalla legge che prevede una formazione specialistica apposita di III livello, di durata quadriennale, come per le specializzazioni mediche.
Per tali motivi, il Direttivo della SITCC, riconoscendosi il diritto e il dovere di tutelare la professionalità dello psicoterapeuta e l’obbligo di proteggere la salute dei pazienti che devono essere informati sulle riconosciute competenze specifiche professionali dello specialista che li prende in carico, sottoscrive il documento della Consulta delle scuole di psicoterapia Cognitivo Comportamentale allo scopo di creare un fronte unico solidale composto dalle diverse società scientifiche e una fattiva collaborazione in rappresentanza degli psicoterapeuti e a salvaguardia dei pazienti.
Cordiali saluti
Fabio Monticelli
Presidente della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva
Tutela della professione di psicoterapeuta
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- https://www.youtube.com/channel/UCYEG-tsioNZ1TDK3B9Y1g7g
Re: Tutela della professione di psicoterapeuta
... Avete ragione , ma sarà dura!
In bocca al lupo.
Angelo Inverso
Ps Come ben sapete le possibilità di frode fanno leva su alcune caratteristiche della vittima. Bene mettere in prigione gli imbroglioni ma meglio se la vittima non offrisse il fianco
In bocca al lupo.
Angelo Inverso
Ps Come ben sapete le possibilità di frode fanno leva su alcune caratteristiche della vittima. Bene mettere in prigione gli imbroglioni ma meglio se la vittima non offrisse il fianco
Re: Tutela della professione di psicoterapeuta
Credo abbia ragione Angelo Inverso,
e a questo proposito invio il link di un documento stilato dal gruppo di colleghi autorevoli Professione Psicologo in cui sollevano uno dei problemi legati alla diffusione di corsi di formazione e che riguarda specificatamente la qualità dei docenti.
https://www.professionepsicologo.com/20 ... ormazione/
Francesco Mancini
e a questo proposito invio il link di un documento stilato dal gruppo di colleghi autorevoli Professione Psicologo in cui sollevano uno dei problemi legati alla diffusione di corsi di formazione e che riguarda specificatamente la qualità dei docenti.
https://www.professionepsicologo.com/20 ... ormazione/
Francesco Mancini
Re: Tutela della professione di psicoterapeuta
Molto opportuna la presa di posizione della SITCC riguardo al problema della formazione attualmente erogata in modo massiccio, al di fuori delle garanzie dello Stato.
Qui il documento della Consulta delle Scuole di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale sottoscritto dalla SITCC e da CBT Italia e che sarà presentato al CNOP.
LA PSICOTERAPIA AL TEMPO DEI DIRITTI
Il diritto dei cittadini alla qualità delle cure e il diritto dei professionisti a informazioni trasparenti
La Legge 56/89 ha disciplinato l’esercizio della psicoterapia da parte di laureati in psicologia, o in medicina legittimati da corsi di specializzazione pubbliche, statali e non statali (private), riconosciute dallo Stato Italiano, ed iscritti negli appositi elenchi degli psicoterapeuti presenti in tutti gli ordini regionali degli psicologi e in quelli provinciali dei medici,
Per la gran parte dei cittadini però non è facile comprendere le differenti competenze degli psicologi e degli psicoterapeuti, ma il Codice Deontologico degli Psicologi e la legge Gelli -Bianco* 2017 n. 24 richiamano i professionisti alla responsabilità e all'uso di strumenti teorico – pratici per i quali hanno acquisito adeguata competenza, al fine di favorire l'accesso a interventi coerenti con i bisogni di salute dei cittadini.
Un ulteriore pericolo deriva dal proliferare di corsi di formazione in tecniche psicoterapeutiche destinati indistintamente a psicologi e a psicoterapeuti contravvenendo alla necessaria trasparenza e veridicità delle informazioni, configurandosi così come pubblicità ingannevole nei confronti di psicologi che in buona fede ritengono di approfondire le loro competenze.
Per pubblicità ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, sia idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento e le loro scelte.
Il grande pericolo è dotare impropriamente e illegittimamente di strumenti professionali specialistici chi non è abilitato a detenerli, creando le premesse non solo per l’esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta, ma anche e soprattutto per il potenziale danno grave derivante alle persone assistite.
In questi casi, al fine di evitare strumentali o involontari equivoci , riteniamo che sarebbe opportuno qualificare in modo trasparente e veritiero le informazioni su questa tipologia di corsi, aggiungendo a chiare lettere, nel rispetto delle norme , che "Il corso non abilita alla professione di psicoterapeuta".
Consapevoli dell'interesse di tutti noi per la qualità degli interventi psicoterapeutici da erogare alle persone assistite, chiediamo alle Scuole aderenti e alle Società Scientifiche di riferimento di diffondere questo documento e di contribuire esclusivamente alla pubblicizzazione di corsi con informazioni trasparenti e veritiere. Chiediamo inoltre al CNOP di sensibilizzare sul tema i soggetti erogatori di formazione specialistica, di sorvegliare e di infliggere le opportune sanzioni nei casi di inosservanza.
Qui il documento della Consulta delle Scuole di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale sottoscritto dalla SITCC e da CBT Italia e che sarà presentato al CNOP.
LA PSICOTERAPIA AL TEMPO DEI DIRITTI
Il diritto dei cittadini alla qualità delle cure e il diritto dei professionisti a informazioni trasparenti
La Legge 56/89 ha disciplinato l’esercizio della psicoterapia da parte di laureati in psicologia, o in medicina legittimati da corsi di specializzazione pubbliche, statali e non statali (private), riconosciute dallo Stato Italiano, ed iscritti negli appositi elenchi degli psicoterapeuti presenti in tutti gli ordini regionali degli psicologi e in quelli provinciali dei medici,
Per la gran parte dei cittadini però non è facile comprendere le differenti competenze degli psicologi e degli psicoterapeuti, ma il Codice Deontologico degli Psicologi e la legge Gelli -Bianco* 2017 n. 24 richiamano i professionisti alla responsabilità e all'uso di strumenti teorico – pratici per i quali hanno acquisito adeguata competenza, al fine di favorire l'accesso a interventi coerenti con i bisogni di salute dei cittadini.
Un ulteriore pericolo deriva dal proliferare di corsi di formazione in tecniche psicoterapeutiche destinati indistintamente a psicologi e a psicoterapeuti contravvenendo alla necessaria trasparenza e veridicità delle informazioni, configurandosi così come pubblicità ingannevole nei confronti di psicologi che in buona fede ritengono di approfondire le loro competenze.
Per pubblicità ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, sia idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento e le loro scelte.
Il grande pericolo è dotare impropriamente e illegittimamente di strumenti professionali specialistici chi non è abilitato a detenerli, creando le premesse non solo per l’esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta, ma anche e soprattutto per il potenziale danno grave derivante alle persone assistite.
In questi casi, al fine di evitare strumentali o involontari equivoci , riteniamo che sarebbe opportuno qualificare in modo trasparente e veritiero le informazioni su questa tipologia di corsi, aggiungendo a chiare lettere, nel rispetto delle norme , che "Il corso non abilita alla professione di psicoterapeuta".
Consapevoli dell'interesse di tutti noi per la qualità degli interventi psicoterapeutici da erogare alle persone assistite, chiediamo alle Scuole aderenti e alle Società Scientifiche di riferimento di diffondere questo documento e di contribuire esclusivamente alla pubblicizzazione di corsi con informazioni trasparenti e veritiere. Chiediamo inoltre al CNOP di sensibilizzare sul tema i soggetti erogatori di formazione specialistica, di sorvegliare e di infliggere le opportune sanzioni nei casi di inosservanza.